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CORSI DI SICUREZZA ESTETISTE

Adempimenti in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

A seguire puoi trovare un riepilogo degli obblighi previsti per “estetiste” dal D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’elenco riportato è un quadro riassuntivo, ma non esaustivo, di ciò che il Datore di Lavoro deve mettere in atto per tutelare il lavoratore e al tempo stesso non incorrere in sanzioni o provvedimenti legali.

Essendo la disciplina della sicurezza un tema delicato e complesso e, soprattutto in continua evoluzione, le Aziende possono avvalersi della consulenza di tecnici specializzati in grado di accompagnare il Datore di lavoro nel percorso di adempimento agli obblighi di legge.

L'Estetica attraverso la collaborazione con FormaFacile, è in grado di supportarla nel trovare la soluzione per qualunque dei seguenti aspetti in cui la Sua azienda dovesse eventualmente risultare carente.





Panoramica delle attività e figure Inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti i servizi inerenti la redazione di DVR DEL CENTRO ESTETICO e MEDICINA DEL LAVORO sono affidati a professionisti del settore abilitati in questo ambito specifico.

L'agenzia l'Estetica si occuperà di gestire tutta la formazione in aula oppure on-line e relativi aggiornamenti, la consulenza è affidata alla rete dei professionisti del nostro principale partner FormaFacile.it.

A supporto economico delle aziende per le attività di formazione (sia svolte in aula che on-line) si possono utilizzare fondi interprofessionali, per approfondire come utilizzare queste risorse visionare l'apposita sezione.




  • 1.FIGURE OBBLIGATORIE (La cui nomina spetta al datore di lavoro) 

    RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): può essere il Datore di lavoro stesso, un dipendente o un consulente esterno. E’ colui che supporta il datore di lavoro nell’analisi dei rischi e nelle misure di prevenzione e protezione. 
    MEDICO COMPETENTE (MC): medico del lavoro (o altre specializzazioni sanate) che effettua la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione dei rischi ove necessario. (in presenza di lavoratori) 
    LAVORATORE: colui che, indipendentemente dal tipo di rapporto, presta la propria opera alle dipendenze di un Datore di lavoro. Si considera lavoratore anche il socio di società di persone. 
    SQUADRE DI EMERGENZA: 
    • Antincendio
    • Primo soccorso
    • Emergenza ed evacuazione
    • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): E’ colui che rappresenta i lavoratori davanti al datore di lavoro
  • 2.DOCUMENTAZIONE 
    • Documento di valutazione dei rischi (DVR)
    • Verbale di sopralluogo del Medico Competente
    • Nomina delle squadre emergenza
    • Protocollo sanitario redatto dal Medico Competente
    • Giudizi di idoneità dei lavoratori
    • Attestati di formazione
    • Verbale di riunione periodica (annuale)
    E’ l’analisi dei pericoli presenti in azienda con l’individuazione dei livelli di rischio e l’identificazione delle misure di intervento necessarie e la programmazione delle stesse.

  • 3.FORMAZIONE 

    DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: Formazione per Datore di Lavoro responsabile per la sicurezza 16 ore in quanto l’azienda è classificata a rischio BASSO 

    LAVORATORI (per tutti i lavoratori escluso RLS) 
    Formazione ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni così composta: 
    • 4 ore di formazione generica
    • 4 ore di formazione specifica

    PRIMO SOCCORSO: 12 ore per “estetiste” 
    ANTINCENDIO: 4 ore per “estetiste” 
  • 4.MEDICINA DEL LAVORO

    A seconda della mansione specifica dei lavoratori aziendali il medico competente definisce un protocollo sanitario e la frequenza per la quale i dipendenti devono sottoporsi alle visite periodiche. 
Sede di svolgimento

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